Accertamenti sicurezza post-contatore - Le Reti

Accertamenti della sicurezza post-contatore
La Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 40/2014 e successive modifiche e integrazioni, in vigore dal 1° Luglio 2014, stabilisce le regole per l'esecuzione degli accertamenti documentali riguardanti la sicurezza degli impianti di utenza (post contatore) nuovi, trasformati o modificati.
Cosa deve fare il Cliente per ottenere la fornitura di gas:
- affidare i lavori di realizzazione, trasformazione o modifica dell'impianto di utenza ad una ditta o ad un professionista regolarmente iscritta/o ad una Camera di Commercio o all'Albo Provinciale delle imprese artigiane ,di seguito denominato "Installatore". Si ricorda che l'Installatore deve avere l'abilitazione ad effettuare i lavori sugli impianti gas, ai sensi dell'Articolo 1, lettera E del DM 37/2008;
- compilare e firmare l'Allegato H/40;
- far compilare e sottoscrivere, con apposti timbro e firma, l'Allegato I/40 dall'Installatore;
- inviare direttamente, o tramite la propria società di vendita, la seguente documentazione:
o Allegato H/40,
o Allegato I/40,
o Allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (compresa una copia della Visura camerale dell'installatore aggiornata)
in formato digitale (PDF) preferibilmente tramite il seguente servizio web:
In alternativa è possibile inviare la documentazione cartacea riferita alla richiesta di attivazione inviandola al seguente recapito:
Servizio Accertamento Documentale
Lereti
Via Pietro Stazzi, 2
22100 COMO
Si precisa che:
- devono essere utilizzati esclusivamente gli allegati H/40 e I/40 forniti dalla società di vendita;
- se entro 120 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura il distributore non riceve la documentazione necessaria da sottoporre ad accertamento, annulla tale richiesta dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato (sarà necessario presentare una nuova richiesta di attivazione tramite il proprio venditore);
- qualora la documentazione ricevuta dal distributore risulti essere incompleta verrà richiesto al cliente l'invio delle parti mancanti. Nel caso di mancata ricezione della documentazione integrativa entro 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta di integrazione, la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata (sarà necessario presentare una nuova richiesta di attivazione tramite il proprio venditore).
Documentazione per l'attivazione o riattivazione della fornitura
- Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all'impresa distributrice (Allegato F/40)
- Linea guida Cig. n.11
- Rapporto tecnico di compatibilità (Mod RTC)
Lereti, come prescritto dalla normativa vigente, effettua un accertamento documentale sulla documentazione attestante le caratteristiche dell'impianto gas a valle del gruppo di misura per il quale si richiede l'attivazione della fornitura, al fine di verificare che tale documentazione sia completa e che le caratteristiche dichiarate rispettino le norme di sicurezza.
L'accertamento può avere esito:
- positivo: viene attivata la fornitura di gas;
- negativo: non viene attivata la fornitura di gas; Lereti comunica al Cliente le non conformità alle norme tecniche riscontrate, segnalando la necessità, una volta sanate le non conformità, di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura;
- incompleto: non viene attivata la fornitura di gas; in questo caso Lereti richiede al Cliente di consegnare la documentazione mancante entro 30 giorni.
Custodia del gruppo di misura
La protezione e la corretta custodia del contatore compete ai Clienti finali: si ricorda che in caso di protezione mancante o inadeguata, di cattivo stato di conservazione conseguente a non corretta custodia, il contatore non verrà riattivato.
In tali casi Lereti si riserva inoltre di addebitare alla Società di Vendita, che potrebbe rivalersi nei confronti del Cliente finale, i costi di sostituzione del contatore non correttamente custodito.
Impianti non soggetti all'accertamento documentale della Delibera 40/2014
Come previsto dalla Delibera 40/2014 sono esclusi dall'accertamento documentale gli impianti per uso tecnologico; in tali casi l'attivazione della fornitura è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
- qualora l'impianto sia soggetto a parere dei Vigili del Fuoco: copia del "Parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa antincendio", rilasciata dal comando VVFF;
- qualora l'impianto NON sia soggetto a parere dei Vigili del Fuoco: autocertificazione del Direttore lavori o tecnico abilitato come da schema allegato (Dichiarazione del Progettista inerente il rispetto della disciplina antincendio nei progetti per impianti con portata termica maggiore di 116 kW e minore o uguale a 350 kW (Mod. DP)).
- In ogni caso è necessaria una autocertificazione del Direttore lavori o tecnico abilitato come da schema allegato (Asservazione rispetto normativa antincendio), relativamente alla corretta esecuzione dei lavori in conformità alla normativa antincendio vigente.
Attivazione di Impianti Esistenti
L'attivazione di Punti di Riconsegna con gruppo di misura non accessibile (in particolare con posizionamento all'interno dei fabbricati, in colonna montante in vista o con tubazioni annegate nelle murature) è subordinata alla NORMALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI. Salvo diversi accordi da valutare volta per volta la normalizzazione avviene con oneri e cura delle rispettive parti delle modifiche necessarie a rendere accessibile il gruppo di misura.
Per l'attivazione di impianti esistenti non modificati, ad uso domestico o similare, di classe fino a G6 compresa e chiusi da più di un anno, si richiama la necessità di effettuare la prova di tenuta come previsto dall’articolo 5 della UNI 11137.
Per l'attivazione di impianti esistenti non modificati di classe superiore a G6 (non soggetti alla delibera 40/2014), il richiedente la fornitura dovrà fornire il "MOD B/12 -"Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas", previsto dalla Linea Guida CIG 12, sottoscritto da un installatore abilitato, unitamente alla copia del certificato (o visura) camerale in corso di validità comprovante i requisiti tecnico-professionali dell'installatore come previsto dalla normativa vigente (Decreto MSE 22 gennaio 2008, n. 37).
La consegna del "MOD B/12", di cui al paragrafo precedente, è sempre necessaria anche nel caso di riattivazioni a seguito di sospensioni della fornitura per morosità.
Riattivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di dispersione di gas riscontrata da Pronto Intervento
Nel caso di riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto interno, la fornitura verrà riattivata solo dietro presentazione da parte del Cliente finale del MOD A/12 -"Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas", previsto dalla Linea Guida CIG 12, sottoscritto da un installatore abilitato, unitamente alla copia del certificato (o visura) camerale in corso di validità comprovante i requisiti tecnico-professionali dell'installatore come previsto dalla normativa vigente (Decreto MSE 22 gennaio 2008, n. 37).
Nel caso di riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio, avente contatore superiore alla classe G6, in aggiunta dovrà essere presentato il "MOD B/12 -"Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas", previsto dalla Linea Guida CIG 12, sottoscritto da un installatore abilitato, avente la stessa data della riattivazione.
Riattivazione di impianti chiusi a seguito di richiesta del Comune o di altre pubbliche autorità (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri)
Nel caso di riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio, per il quale la fornitura è stata sospesa su richiesta delle Pubbliche Autorità competenti, il cliente finale dovrà fornire:
- nullaosta alla riattivazione da parte della Pubbliche Autorità che in precedenza ha richiesto la sospensione della fornitura
- "MOD A/12 -"Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas", previsto dalla Linea Guida CIG 12, sottoscritto da un installatore abilitato, unitamente alla copia del certificato (o visura) camerale in corso di validità comprovante i requisiti tecnico-professionali dell'installatore come previsto dalla normativa vigente (Decreto MSE 22 gennaio 2008, n. 37).
- nel caso di riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio, avente contatore superiore alla classe G6, in aggiunta dovrà essere presentato il "MOD B/12 -"Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas", previsto dalla Linea Guida CIG 12, sottoscritto da un installatore abilitato, avente la stessa data della riattivazione.
Consegna dichiarazione di conformità
In applicazione di quanto previsto nell'art. 8.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008, nei casi di:
- ATTIVAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
- ATTIVAZIONE DI IMPIANTI A SEGUITO DI RICHIESTA AUMENTO DI POTENZIALITÀ
Il Cliente Finale è tenuto, anche per tramite del proprio Venditore, a trasmettere al Distributore copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto resa secondo l'Allegato I del DM 37/08.
Recapiti
Lereti S.p.A.
Accesso alla Rete
Via Stazzi, 2 - 22100 Como (CO)
E-mail:
Fax: 031/529276